Statuti dei Medici Specialisti in MedicinaInterna Generale Ticinese (ssmig-ti)

art.1) denominazione e sede

a) Con la denominazione “Società Svizzera di Medicina Interna Generale – TI” (in seguito abbreviata “SSMIG – TI”; sezione della Società madre SSMG Nazionale) viene rinominata l’esistente associazione AMITI che rappresenta un’Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero

b) Sede dell’Associazione è a Paradiso

art.2) scopi dell’Associazione

a) SSMIG – TI , si prefigge i seguenti scopi

b) La tutela degli interessi professionali e del buon nome della categoria dei medici internisti

c) Curare i rapporti con la Società Svizzera di Medicina Interna Generale Nazionale, con

l’Associazione Medici di Famiglia Ticinesi (ATIMEF) e con l’Ordine dei Medici del Canton Ticino

d) Favorire da un lato i contatti tra soci a livello sia professionale sia personale e dall’altro l’aggiornamento professionale degli stessi

art.3) mezzi di finanziamento

a) SSMIG – TI finanzia la propria attività con i seguenti mezzi:

Il versamento da parte dei soci di una quota annuale, attualmente pari a CHF 50.-

b) Contributi da parte di sostenitori

c) Lasciti e donazioni, che entreranno automaticamente a far parte del capitale sociale*1


art. 4) soci ordinari

Può richiedere di far parte di SSMIG – TI, in qualità di socio ogni specialista in medicina interna generale FMH e/o portatore di titolo FMH di doppia specialità, che risulti iscritto all’Ordine dei Medici del Canton Ticino.art.

art. 5) soci straordinari

a) Gli specialisti in medicina interna generale FMH, di lingua italiana, ma iscritti all’Ordine dei Medici di un altro Cantone e gli specialisti portatori di altro titolo FMH possono chiedere l’ammissione all’Associazione in qualità di soci straordinari.b) Essi possono partecipare all’attività dell’Associazione, non è però riconosciuto il loro diritto di voto né quello di essere eletti nel Comitato direttivo, ciò al fine di evitare ogni conflitto di interessi con eventuali Associazioni mediche di altri Cantoni.c) L’ammissione nonché l’uscita dei soci straordinari dall’Associazione sottostanno alle regole previste per i soci ordinari (art. 8 e 9).d) I soci straordinari sono tenuti al versamento della quota sociale ai sensi dell’art. 3 lett. a) dei presenti Statuti. Con il compimento del 65esimo anno di età ad essi si applica analogamente quanto previsto nelle norme statutarie relative ai soci ordinari (art. 6).

art. 6) soci onorari

a) Con il compimento del 65esimo anno di età o dopo la cessazione dell’esercizio dell’attività professionale il socio acquisisce automaticamente lo statuto di membro onorario.

b) I soci onorari sono svincolati dall’obbligo al versamento della quota sociale e ciò con effetto a partire dall’anno successivo a quello del compimento del 65esimo anno di età.


art. 7) sostenitori

  • a) A persone giuridiche o fisiche che si distinguessero per la loro attività a sostegno della SSMIG – TI, potrà essere rilasciato il titolo di sostenitore.
  • b) Il titolo di sostenitore permette unicamente di avere un trattamento di favore nelle manifestazioni che dovessero essere organizzate dalla SSMIG – TI
  • c) Esso è rilasciato dall’Assemblea su proposta di uno dei membri del Comitato. La proposta dovrà essere presentata nell’ agenda dell’Assemblea

art. 8) domanda d’ammissione

  • a) Competente a decidere in materia di ammissioni di nuovi soci è l’Assemblea generale, che deciderà sulla base della maggioranza dei soci votanti
  • b) L’ammissione del nuovo socio dovrà essere menzionata nell’ agenda dell’Assemblea ordinaria
  • c) Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’Assemblea generale il richiedente potrà prendere parte alle attività dell’Associazione con il permesso del Presidente
  • d) Con l’ammissione il nuovo socio riceverà una copia degli Statuti dell’Associazione
  • e) L’obbligo al versamento della quota sociale decorre a partire dall’ammissione del richiedente da parte dell’Assemblea generale

art. 10) uscita volontaria

  • a) L’uscita volontaria dalla SSMIG – TI, avviene mediante la presentazione di dimissioni da parte dell’associato.
  • b) La domanda di dimissioni va inoltrata per iscritto al Presidente.
  • c) Le dimissioni possono essere presentate in ogni momento con effetto a partire dalla loro ricezione da parte del Presidente. Esse non liberano però il socio dal pagamento della quota sociale per l’anno in corso

art. 11) espulsione

  • a) Qualora motivi di particolare gravità lo giustifichino, il Comitato direttivo è legittimato a sospendere dall’appartenenza alla SSMIG – TI un socio in attesa che l’Assemblea generale si pronunci circa la sua esclusione.
  • b) Il Comitato direttivo è tenuto a prendere tale decisione all’unanimità.
  • c) Lo stesso Comitato dovrà quindi provvedere ad indire un’Assemblea generale che si pronunci in merito. Quest’ultima potrà essere indetta entro i termini di cui all’art. 15 lett. c) dei presenti Statuti.
  • d) Su richiesta del socio escluso, l’Assemblea generale provvederà a motivare ufficialmente la propria decisione

art. 12) radiazione

I soci che malgrado 2 richiami non abbiano provveduto ad adempiere al pagamento della quota sociale entro i 6 mesi successivi alla esigibilità della stessa sono radiati automaticamente

art. 13) organi dell’Associazione

Sono organi della SSMIG – TI:

  • a) l’Assemblea sociale
  • b) il Comitato direttivo
  • c) le commissioni
  • d) i revisori dei conti

art. 14) assemblea generale ordinaria

  • a) L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato direttivo almeno una volta all’anno, di regola nel periodo autunnale
  • b) La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a tutti i soci. Tale comunicazione dovrà essere spedita con un preavviso minimo di un mese sulla data stabilita per l’Assemblea
  • c) Eventuali proposte da sottoporre all’Assemblea generale dovranno essere presentate per iscritto al Comitato direttivo al più tardi entro il 15 agosto in modo che possano essere incluse nell’agenda da inviare ai soci con la convocazione

art. 15) assemblea generale straordinaria

  • a) L’Assemblea sociale può essere inoltre convocata in via straordinaria in seguito a decisione del Comitato direttivo, oppure del revisore dei conti, oppure su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci, qualora essi specifichino le ragioni per le quali si richiede la convocazione
  • b) La richiesta deve essere inoltrata al Presidente del Comitato direttivo che provvederà ad indire l’Assemblea a norma di regolamento
  • c) In casi di particolare urgenza si potrà derogare il termine di preavviso di 1 mese. In ogni caso dovrà essere rispettato il preavviso minimo di 15 giorni

art. 16) maggioranza

  • a) L’Assemblea può deliberare sui punti dell’agenda all’ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti.
  • b) La decisione viene presa a voto palese a meno che lo scrutinio segreto non sia stato richiesto dai 2/5 dei membri presenti oppure dal Comitato direttivo.
  • c) Le deliberazioni sono prese in base alla maggioranza dei presenti, salvo nei casi nei quali lo Statuto o la legge dispongano diversamente. A parità di voti decide il Presidente

art. 17) diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci attivi e onorari

art. 18) competenze dell’Assemblea generale

a) All’Assemblea generale spettano le seguenti competenze:

  • L’approvazione e la modifica degli Statuti e di eventuali regolamentiLa nomina e la revoca del Presidente, così come quelle degli altri organiL’approvazione del rapporto di gestione, del bilancio annuale e del preventivoLa delibera circa misure di amministrazione straordinaria nonché l’autorizzazione a procedere alle relative speseL’ammissione, l’espulsione e la radiazione dei sociOgni altra decisione riservatale dalla legge e dallo Statuto

b) L’Assemblea è competente a decidere unicamente su quei temi che siano stati debitamente annunciati nell’agenda

art. 19) comitato direttivo

a) Il Comitato direttivo si compone dei seguenti membri:

il Presidente;vice- Presidente;

Segretario;

Cassiere;

5 membri del comitato

  • b) Possono essere nominati nel Comitato direttivo unicamente soci SSMIG – TI, ai sensi degli art. 4 e 6 degli Statuti
  • c) La nomina a membro del Comitato direttivo ha validità per un periodo di due anni ed è rinnovabile automaticamente
  • d) Il comitato ha facoltà di proporre alla assemblea un “president- elect”

art. 20) compiti del Comitato

  • a) Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta la gestione della SSMIG – TI, lo esige
  • b) Esso prende tutte le decisioni atte a realizzare lo scopo della SSMIG – TI, che non siano state riservate ad altri organi
  • c) Prepara l’agenda oggetto dell’Assemblea generale dando il proprio preavviso

art. 21) mansioni all’interno del Comitato

  • a) Il Presidente dirige l’Assemblea generale e le riunioni del Comitato direttivo
  • b) Gli altri compiti sono ripartiti in seno al Comitato direttivo dallo stesso Presidente a seconda delle esigenze
  • c) Il Comitato direttivo decide sulla base della maggioranza dei membri tranne nel caso di sospensione di un socio, dove è necessaria l’unanimità

art. 22) rappresentanza nei confronti di terzi

L’Associazione è vincolata dalla firma singola del Presidente e del cassiere, nonché dalla firma collettiva a due del vice- Presidente, del segretario, del membro del comitato direttivo, con un altro membro del comitato


art. 23) commissioni

  • a) Le commissioni sono nominate direttamente dall’Assemblea generale, che ne stabilisce pure gli scopi
  • b) Le commissioni sono presiedute da uno dei membri del Comitato direttivo
  • c) Possono entrare a far parte di una commissione sia i soci, compresi quelli straordinari, sia eventuali rappresentanti di altre categorie qualora lo scopo perseguito dalla Commissione giustifichi la loro presenza

art. 24) i revisori dei conti

  • a) I revisori dei conti sono due. Ad essi spetta il compito di esaminare i conti di gestione annuali ed i preventivi e presentare il relativo rapporto all’Assemblea generale
  • b) L’appartenenza alla SSMIG – TI, non è un requisito necessario per essere eletti quali revisori

art. 25) modifica degli Statuti

  • a) La modifica degli Statuti deve essere approvata dai 2/3 dei soci presenti all’Assemblea generale
  • b) Per quanto concerne la modifica della quota sociale (art. 3 lett. a) è sufficiente la maggioranza dei soci presenti all’Assemblea generale

art. 26) anno sociale ed esigibilità della quota

  • a) L’anno sociale corrisponde all’anno civile. I conti della SSMIG – TI, devono pertanto essere chiusi con effetto al 31 gennaio del rispettivo anno
  • b) Le quote sociali sono dovute per l’anno in corso e sono esigibili a partire dal 30 marzo dello stesso anno

art. 27) scioglimento della SSMIG – TI

  • a) Lo scioglimento della SSMIG – TI, può essere deciso dall’Assemblea generale con una maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti
  • b) In caso di scioglimento il capitale che ancora dovesse risultare una volta terminata la liquidazione dovrà essere interamente versato alla Cassa di Soccorso dei Medici Svizzeri

art. 28) entrata in vigore dello Statuto

  • a) Lo Statuto, entrato in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea costituente della SSMIG – TI (precedentemente AMITI (Associazione Medici Internisti Ticinesi) il 30 maggio 1990, è stato modificato dall’Assemblea ordinaria del 15 novembre del 2017
  • b) L’Assemblea ordinaria della SSMIG – TI, tenutasi in data 15 novembre 2017 ha approvato i presenti statuti
  • c) L’assemblea ordinaria dell’Associazione tenutasi in data 18 ottobre 2017? ha deciso di portare la quota sociale a 50.- CHF annui


Il Presidente

Francesca Mainieri


Il Segretario

Mauro Fabrizio Ramsauer

Paradiso 15 novembre 2017

SSMIG-TI Società Svizzera di Medicina 

Interna Generale del Canton Ticino

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